Norme e Regolamento

Divieti generali PalaDozza

All’interno del PalaDozza è vietato:

  • fumare;
  • introdurre animali od oggetti pericolosi;
  • introdurre sostanze infiammabili;
  • ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza, che dovranno essere sempre e comunque accessibili;
  • occultare o spostare le attrezzature antincendio;
  • occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo

Regolamento uso per manifestazioni sportive

Definizioni:

  • Ai sensi del presente regolamento per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area riservata esterna.
  • Il regolamento d’uso del Pala Dozza contiene le norme generali di utilizzo e i divieti da rispettare. Ogni titolare della concessione d’uso potrà integrare il regolamento d’uso in base alle proprie esigenze, avendo cura di mantenere le condizioni di sicurezza, di rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio.

Definizioni:

  • Ai sensi del presente regolamento per “impianto sportivo” si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area riservata esterna. •
  • Il regolamento d’uso del Pala Dozza contiene le norme generali di utilizzo e i divieti da rispettare. Ogni titolare della concessione d’uso potrà integrare il regolamento d’uso in base alle proprie esigenze, avendo cura di mantenere le condizioni di sicurezza, di rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio.

Norme generali:

  • L’accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all’interno dell’impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal presente regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003).
  • L’acquisto del titolo di accesso all’impianto sportivo comporta l’espressa accettazione del “regolamento d’uso”da parte dell’acquirente stesso e l’obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l’accesso all’impianto sportivo, nell’ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente.
  • Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7 (D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
  • Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà di espellere dall’impianto sportivo, chiunque non rispetti il regolamento d’uso e può rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti.
  • Il titolo di accesso all’evento sportivo è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dal club e dalla normativa di legge in materia;
  • È vietato acquistare titoli di accesso all’impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l’espulsione dall’impianto sportivo
  • Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un valido titolo di accesso e di un documento di identità valido da esibire agli addetti per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
  • Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dall’impianto ed esibito a richiesta del personale incaricato;
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club che organizza l’evento. Qualora il club o le autorità di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute.
  • È obbligatorio ottemperare alle indicazioni del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente al Palazzo; lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli addetti alla sicurezza, tramite metal-detector e “pat down” (con divieto di accesso al Palazzo, in caso di mancato consenso a tale verifica) a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dal personale.

All’interno dell’impianto sportivo è vietato:

  • fumare
  • esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  • sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e le scale senza giustificato motivo;
  • arrampicarsi sulle strutture;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  • introdurre animali di qualsiasi genere, ad esclusione dei cani-guida
  • introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  • introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser), materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • in caso di pioggia è vietato introdurre ombrelli con puntale;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga, anche verso il terreno di gioco;
  • effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità se non autorizzati per iscritto dal club;
  • introdurre e/o vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
  • introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico e religioso, o che si tema possano ostacolare il regolare svolgimento della gara; non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

Previa autorizzazione è possibile:

  • introdurre nel Palazzo striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr.14/2007 e dell’8 marzo 2007.
  • Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Protocollo d’Intesa del 4 agosto 2017 sottoscritto da Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio – Ministero per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Nazionale Serie A, Associazione Italiana Arbitri, sono ammessi soltanto:
  • Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori e acustici. L’eventuale loro introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni.

Avvertenze:

  • il personale di sicurezza nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. incaricati di un pubblico servizio (Art. 6-quater Legge 401/1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
  • In caso di inabilità temporanee personali che comportino l’utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l’ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato “è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso”. In mancanza del certificato prescrittivo, lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere al settore specifico riservato ai diversamente abili.
  • Chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
  • Non sarà ammesso l’uso e quindi l’introduzione nello spazio adibito all’evento, di apparecchi per la registrazione audio/ video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
  • Chiunque assista a una partita non può registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita (così come nessun risultato e/o statistica della stessa) diverse da quelle consentite per uso privato.
    In ogni caso è severamente vietato diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività;
    L’uso di telefoni cellulari è permesso nel Palazzo per l’esclusivo utilizzo personale e privato.